Art. 9.
(Delega al Governo in materia di mercato del lavoro).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

          a) servizi per l'impiego;

          b) incentivi all'occupazione;

          c) apprendistato.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;

 

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          b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

          c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese;

          d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;

          e) revisione delle procedure amministrative.

      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) incrementare i livelli di occupazione stabile;

          b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni;

          c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento;

          d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;

          e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su

 

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richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;

          f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

      4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva;

          b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti;

          c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante individuazione di meccanismi in grado di garantire l'attuazione uniforme ed immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;

          d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.